Circolare 28/07/2010 n. 40/E (Agenzia Entrate): Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Circolare 28 luglio 2010 n. 40/E (Agenzia Entrate)

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


INDICE

  • Premessa
  • Base imponibile su cui operare la ritenuta
  • Somme già assoggettate a ritenuta
  • Decorrenza dei termini per l’effettuazione degli adempimenti
  • Quesiti specifici



Vedi anche



Premessa

L’articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone che “A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all ’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate ”.

Detto provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 e identificato dal n. 94288, stabilisce che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Per quanto riguarda gli adempimenti, il provvedimento ha previsto che le banche e le Poste Italiane SPA dovranno:
- operare, all'atto dell'accreditamento de i pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all ’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , cioè utilizzando il modello F-24;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Con risoluzione n. 65 del 30 giugno 2010 è stato istituito il codice tributo “1039” denominato “Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art 25 del DL n. 78/2010”.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alla applicazione delle richiamate disposizioni.

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La maggioranza di Legge per l'adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
Scritto da Edoardo Riccio   
Venerdì 23 Luglio 2010 10:13

L'OBBLIGATORIETA' DELL'ADOZIONE DEI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, ritiene che la fatturazione, per gli occupanti degli edifici, dei costi relativi al riscaldamento, al condizionamento dell'aria e all'acqua calda, calcolati in proporzione al reale consumo, potrebbero contribuire ad un risparmio energetico nel settore residenziale. Gli occupanti dovrebbero essere messi in condizione di regolare il proprio consumo di calore ed acqua calda, in quanto tali misure siano economicamente proficue.

Oltre a quanto previsto dalla Direttiva, in Italia e, in special modo, in Piemonte, vengono previsti obblighi in tema di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli edifici esistenti:


Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.LGS. 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

L'articolo 4 comma 10 ha ad oggetto gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, tra i quali (per quanto interessa alla presente relazione):

a) edifici adibiti a residenza con carattere continuativo quali abitazioni civili e rurali;

b) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria quali case per vacanze, fine settimana e simili;

c) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

d) edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

Negli edifici citati, in caso di ristrutturazione o installazione dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l’adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici che, ai sensi dell’articolo 28 comma 1 Legge 10/1991, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti.

Le disposizioni del DPR 59/2009 si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. Tuttavia, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti, anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto.

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L'impugnazione della delibera nel periodo estivo
Scritto da Edoardo Riccio   

L'articolo 1137 del Codice Civile prevede, al comma 2, che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria (...)”. Per l'impugnazione della delibera assembleare, prosegue il medesimo articolo al comma 3, “il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.

L'articolo 1137 è riferito alle delibere annullabili, mentre quelle nulle possono essere impugnate in ogni tempo (entro i limiti dell'eventuale prescrizione del diritto).

Debbono qualificarsi:

  • nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.
  • annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (Corte di cassazione, Sezioni Unite 07/03/2005 n 4806)
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Cassazione 31/05/2010 n. 13248: Dopo la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, il termine per il pagamento dei canoni scaduti non può essere concesso nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Cassazione Civile, Sezione III, 31 maggio 2010, n. 13248
Presidente Dott. Trifone Francesco, Relatore Dott. D'Amico Paolo


Nel regime ordinario delle locazioni urbane, la disciplina di cui all'art. 55 L. 392/1978, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo.



Leggi richiamate
Legge 27/07/1978 n 392: Disciplina della locazione di immobili urbani (equo canone)


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Cassazione 23/04/2010 n. 9743: Il condomino che ha sostenuto spese senza autorizzazione dell'assemblea ha diritto al rimborso se le opere erano urgenti
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Cassazione Civile, Sezione II, 23 aprile 2010, n. 9743
Presidente Dott. Elefante Antonino, Relatore Dott. San Giorgio Maria Rosaria


In caso di opere di consolidamento del fabbricato condominiale fatte eseguire a cura di un condomino, questi ha diritto al rimborso delle spese per la cosa comune effettuate senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea del condominio, ove si sia trattato di spese urgenti ai sensi dell'articolo 1134 Codice Civile.

L'urgenza può anche consistere dalla esistenza di una ordinanza comunale, indipendentemente dall'eventuale ritardo con il quale i lavori sono intrapresi.



Norme richiamate
Condominio (Art 1117 - 1139 Codice Civile)


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Cassazione 15/04/2010 n. 9084: I danni cagionati per difetto di manutenzione del lastrico solare vengono ripartiti ai sensi dell'articolo 1126 del Codice Civile
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Cassazione Civile, Sezione II, 15 aprile 2010, n. 9084
Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Mazziotti Di Celso Lucio


Poichè il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo



Norme richiamate
Lastrico solare - Articolo 1126 Codice Civile


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Cassazione 15/04/2010 n. 9084: La riparazione del lastrico solare è a carico di chi ne ha la proprietà o l'uso esclusivo se la manutenzione deriva da fatto a lui imputabile
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Cassazione Civile, Sezione II, 15 aprile 2010, n. 9084
Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Mazziotti Di Celso Lucio


In tema di condominio di edifici, il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.

 


Norme richiamate
Lastrico solare - Articolo 1126 Codice Civile


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Cassazione 15/04/2010 n 9084: L'articolo 1126 non si applica alle riparazioni riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera indebitamente tollerati dal proprietario del lastrico
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Cassazione Civile, Sezione II, 15 aprile 2010, n. 9084
Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Mazziotti Di Celso Lucio


La disposizione dell'art. 1126 c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio.



Norme richiamate
Lastrico solare - Articolo 1126 Codice Civile
Dei fatti illeciti (artt 2043 - 2059)


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Cassazione 19/03/2010 n. 6714: Sono nulle le delibere che stabiliscono criteri di riparto non conformi a legge. Sono annullabili le delibere che ripartiscono le spese in concreto in difformità dai criteri legali
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Cassazione Civile, Sezione II, 19 marzo 2010, n. 6714
Presidente Dott. Rovelli Luigi Antonio, Relazione Dott. Migliucci Emilio

In materia di delibere condominiali sono affette da nullita’- che anche il condominio il quale abbia espresso il voto favorevole puo’ fare valere - quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformita’ da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullita’, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformita’ dei criteri di cui al citato art. 1123 c.c.

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Cassazione 09/06/2010 n. 13879: L'uso del cortile nei limiti delle sue funzioni è legittimo anche se diverso da quanto sempre fatto in passato
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Cassazione Civile, Sezione II, 9 giugno 2010 n. 13879
Presidente dott. Triola Roberto Michele, Relatore dott. Mazzacane Vincenzo


In tema di condominio, tra le destinazioni accessorie di un cortile comune, la cui funzione principale e' quella di dare aria e luce alle varie unita' immobiliari, rientra anche quella di consentire ai comproprietari l'accesso a piedi o con veicoli alle loro proprieta', di cui il cortile costituisce un accessorio, nonche' la sosta anche temporanea dei veicoli stessi, e quindi di accedere ai rispettivi immobili anche con mezzi meccanici. Tale uso non puo' ritenersi condizionato dall'eventuale piu' limitata forma di godimento del cortile comune praticata in passato. Deve pertanto sul punto ritenersi che la enunciata diversa utilizzazione non comporta alcuna immutazione, trasformazione, modificazione o sfruttamento per fini diversi da quelli precedenti, ma soltanto un piu' ampio godimento della cosa comune.



Norme richiamate
Parti comuni - uso (Articolo 1102 Codice Civile)


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