Decreto Legislativo 03/03/2011 n 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Scritto da Edoardo Riccio   

Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, S.O.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I - FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Obiettivi nazionali

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La diagnosi energetica per il teleriscaldamento in Regione Piemonte
Scritto da Claudio Antonio Lucchesi   
Martedì 29 Marzo 2011 13:59

Il teleriscaldamento è considerato da molti come una concreta possibilità di risolvere, soprattutto economicamente, i problemi legati alla climatizzazione degli edifici. Prescindo sui requisiti che secondo me dovrebbe possedere questo sistema per realizzare concretamente un aumento di efficienza energetica. Mi soffermo invece sugli obblighi ed adempimenti richiesti dalla normativa corrente e che ritengo meritevoli di attenzione, in quanto forse non perfettamente compresi, prima ancora che attuati.

Prima di tutto mi preme precisare il concetto di DIAGNOSI ENERGETICA così come riportata dal Dlgs 118/2005 nelle definizioni (lettera n), ovvero:

«diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati “.

Già dalla definizione ci si dovrebbe accorgere che la DIAGNOSI è una attività professionale impegnativa che non si riconduce ad una semplice relazione.

Tutto ciò premesso la questione che vorrei sollevare verte sulla interpretazione del punto 1.4.2 della DGR 46-11968 che indica come un preciso obbligo la fruizione appunto di una DIAGNOSI ENERGETICA.

Riporto per comodità di consultazione il punto in questione:

Nel caso di installazione di generatori di calore con potenza nominale complessiva uguale o superiore a 100 kW, è fatto altresì obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all’articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2007 una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale si quantificano le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi - benefici dell’intervento, si individuano gli interventi per la riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica e sulla base della quale si motivano le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.”

Riporto anche quanto citato dalla stessa delibera (DGR 46-11968) al punto 1.4.17, apparentemente disgiunto dal precedente perché afferente ad altro argomento:

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Cassazione 21/03/2011 n.6412: Nelle impugnazioni delle delibere assembleari, l'appello deve essere proposto con citazione e non con ricorso
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Cassazione Civile, Sezione II, 21 marzo 2011, n.6412
Presidente dott. Triola Roberto Michele, Relatore dott. Carrato Aldo

In materia di impugnazione delle delibere assembleari, al di là della forma per chiamare in giudizio il convenuto ammissibile nella materia in discorso per l'instaurazione del processo di primo grado, la forma di impugnazione della sentenza emessa all'esito del giudizio di prime cure in base alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 342 c.p.c., è costituita dalla citazione, salvo l'espressa previsione di una diversa modalità.

Pertanto, non essendo contemplata nella materia in questione una forma di impugnazione della sentenza di primo grado diversa dalla citazione e non potendosi qualificare il rito adottato in tale grado come un rito speciale, in virtù dell'applicazione della norma generale sancita dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere formulato con atto di citazione.

Se l'appello viene proposto con ricorso nei procedimenti nei quali, in base al principio di cui all'art. 342 c.p.c., deve essere proposto con citazione, ai fini della "vocatio in ius", vale la regola della conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con l'effetto che se, erroneamente, l'impugnazione, anziché con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza



Art. 342 Codice di Procedura Civile:  Forma dell'appello
L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonche' le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.


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Tribunale Ivrea 02/02/2011: In presenza di un vincolo pubblicistico su una parte comune, l'assemblea non può mutare la destinazione ma può migliorarne il godimento
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Tribunale di Ivrea, 2 febbraio 2011
G.O.T. Dott.ssa Luisa Degrandi

Nel caso in cui l'area di proprietà condominiale sia soggetta ad un vincolo pubblicistico in adempimento degli obblighi connessi ad opere di urbanizzazione primaria, in relazione alla destinazione a parcheggio di un'area comune, è preclusa l'adozione di delibere che modificano tale destinazione mentre deve ritenersi valida la delibera che comporti un miglioramento del godimento dell'area in parola come, ad esempio, quella con la quale si decida di delimitarla con una sbarra mobile.

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Tribunale Ivrea 02/02/2011: E' valida la delibera di apporre una sbarra all'ingresso di una parte comune
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Tribunale di Ivrea, 2 febbraio 2011
G.O.T. Dott.ssa Luisa Degrandi

In tema di condominio è valida ed efficace la delibera relativa all'apposizione di una sbarra all'ingresso dell'area destinata a parcheggio che agevola e migliora il godimento dell'area comune da parte di tutti i condomini

Essa, infatti, non ha oggetto impossibile o illecito, né incide su diritti indisponibili dei condomini; al contrario, avendo ad oggetto parti comuni del condominio, e non incidendo sui diritti individuali dei singoli condomini sulle predette parti comuni, la delibera in questione ben può essere adottata dalla maggioranza condominiale.

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Tribunale Palermo 01/02/2011: La facciata è parte comune e tutti i condomini sono tenuti a contribuire alla spesa per la manutenzione
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Tribunale di Palermo, Sezione II, 1 febbraio 2011
Giudice Unico dott.ssa Rita Paola Terramagra

La facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri ed, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile Unitariamente considerato, sicché nell'ipotesi di condominialità del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 c.c. ricade necessariamente tra le parti oggetto di comunione fra ì comproprietari delle diverse porzioni dello stesso, e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà

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Tribunale Palermo 01/02/2011: Le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini costituiscono titoli di credito del condominio
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Tribunale di Palermo, Sezione II, 1 febbraio 2011
Giudice Unico dott.ssa Rita Paola Terramagra

Le decisioni adottate dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, pur se impugnate davanti all'autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione, ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso in esame. Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali, con le quali viene attualizzato l'obbligo contributivo di ciascun comunista, costituiscono titoli di credito del condominio e da sole senz'altro provano l'esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. attuaz. c.c.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto ed il cui ambito è ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

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Tribunale Aosta 28/01/2011: Se un condomino chiede l'accertamento della proprietà esclusiva di una parte dell'edificio, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Tribunale di Aosta, 28 gennaio 2011
Giudice Unico Dott. Giuseppe Colazingari

In tema di condominio negli edifici, l'art. 1131, comma secondo, cod. civ. prevede la legittimazione passiva dell'amministratore solo in ordine alle liti riguardanti le parti comuni dell'edificio, con la conseguenza che, ove un condomino chieda che l'accertamento della proprietà esclusiva di una parte dell'edificio, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore, dovendo la causa, riguardante l'estensione del diritto dei singoli in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condomini

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Tribunale Genova 25/01/2011: Per i danni cagionati dall'unità immobiliare non risponde il nuovo proprietario
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Tribunale di Genova, Sezione III, 25 gennaio 2011
Giudice Unico dott. Alberto La Mantia

In tema di danni subiti dal condominio e cagionati da una unità immobiliare privata, il risarcimento di questi va richiesto al proprietario del locale all'epoca in cui il danno stato cagionato, non potendo operare, nei confronti del nuovo proprietario l'art. 63 disp. att. c.c., relativo solo agli oneri condominiali.

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Tribunale Genova 20/01/2011: Le spese per la manutenzione del cavedio non sono poste a carico delle unità immobiliari non servite dallo stesso
Scritto da Edoardo Riccio - Glauco Bisso   

Tribunale di Genova, Sezione III, 20 gennaio 2011
G.O.T. Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti

Il cavedio - talora denominato chiostrina, vanella o pozzo luce - è un cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio comune, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi), e perciò sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamente contemplato dall'art. 1117, n. 1 cod. civ. tra i beni comuni, salvo specifico titolo contrario. Tuttavia se un'unità immobiliare non è in alcun modo collegata né collegabile con il cavedio ne consegue che le spese di manutenzione della pavimentazione dello stesso non possono essere legittimamente poste a carico del proprietario di questa che non trae utilità da tale bene, ex art. 1123 uc. c.c.

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