| Posteggio di biciclette, uso esclusivo del cortile e potestà regolamentare del Comune |
|
|
| Scritto da Marco Andrighetti |
|
USO ESCLUSIVO DEL CORTILE CONDOMINIALE, POSTEGGIO DI BICICLETTE DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI E POTESTA’ REGOLAMENTARE DEL COMUNE (a cura dell’Avv. Marco Andrighetti-Formaggini, Direttore del Centro Studi Regionale Anaci Piemonte). Come è noto, il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 20 febbraio 2001, ha modificato l’art. 41 del Regolamento Edilizio e l’art. 82 del Regolamento di Igiene, introducendo in entrambe le norme un comma del seguente letterale tenore: “in tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile†In conseguenza di tale modifica alcuni amministratori di condominio torinesi si sono trovati a dover risolvere il seguente quesito: “Possono le citate disposizioni dei regolamenti edilizio e di Igiene limitare i diritti di uso esclusivo del cortile vantati da uno o più condomini in forza di regolamento contrattuale di condominio richiamato dagli atti di vendita ?Il quesito non è di facile soluzione per diverse ragioni: in primo luogo per la novità e la particolarità del caso; in secondo luogo per l’interferenza del diritto amministrativo sul diritto condominiale, infine per l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali. 1. In generale: sulla potestà regolamentare dei Comuni.Una corretta risoluzione del quesito non può prescindere da un esame della disciplina (amministrativa) dettata in tema di potestà regolamentare dei Comuni. Ai sensi e per gli effetti di cui al riformato art. 117, sesto comma, della nostra Costituzione†la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva ([1]) salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Lo stesso comma dell’art. 117 Cost. aggiunge peraltro che “ i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuiteâ€. L’art. 7 del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali ([2]) stabilisce che: “nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioniâ€. L’art. 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ([3]), poi, testualmente recita “ i Comuni nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’art. 3 del d.l.g.s. 18 agosto 2000 n. 267 disciplinano l’attività edilizia. Infine, l’art. 4 di quest’ultimo Testo unico dispone che “ Il regolamento che i Comuni adottano ([4]) ai sensi dell’art. 2, 4° comma, deve ([5]) contenere la disciplina delle modalità costruttive degli immobili e delle pertinenze, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessiâ€. Tradizionalmente si distingue tra regolamenti cd. esecutivi - vale a dire emanati in esecuzione di norme di legge ([6]) - e regolamenti c.d. indipendenti - vale a dire emanati in materie non regolate da alcuna legge ([7]). Secondo l’orientamento prevalente in dottrina i regolamenti rappresentano una fonte del diritto secondaria ([8]) in quanto gerarchicamente subordinati alla legge (ed agli altri atti aventi forza di legge; essi pertanto non possono mai stabilire norme contrarie alle disposizioni delle leggi (o degli altri atti aventi forza di legge)([9]). Ne discende che possono essere ritenuti legittimi solamente i regolamenti adottati secundum legem, mentre quelli adottati contra legem, vale a dire emanati in difformità ai principi stabiliti dalla legge, sono da ritenersi illegittimi. I regolamenti illegittimi, a differenza delle leggi, non sono soggetti ad alcun controllo di legittimità , ma possono essere eventualmente disapplicati dal Giudice quando nel corso di un giudizio ne venga invocata l’applicazione. 2. L’ambito di applicazione delle norme dell’art. 41 del regolamento edilizio e dell’ art. 82 del regolamento di igiene così come modificati con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. 21 del 20 febbraio 2001.Ciò premesso, il Comune di Torino, ritenendo, probabilmente, che la questione relativa alla possibilità (da parte dei condomini e/o inquilini) di posteggiare le biciclette nei cortili rientrasse nell’ambito della materia, di sua competenza, attinente l’attività edilizia (forse sotto il profilo della vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, ha modificato l’art. 41 del Regolamento Edilizio e l’art. 82 del Regolamento di Igiene ([10]), introducendo in entrambe le norme il seguente comma: “in tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortileâ€. Chi si limiti ad una superficiale lettura delle predette norme regolamentari, potrebbe essere indotto a pensare che il Comune di Torino abbia inteso prescrivere l’obbligo di consentire il deposito delle biciclette indistintamente per tutti i cortili, cioè senza tener conto del regime giuridico cui il cortile stesso è sottoposto. In realtà , nella prassi applicativa, il cortile può essere sottoposto a diversi regimi giuridici. I casi più ricorrenti sono i seguenti: a) cortile di proprietà comune a tutti i condomini b) cortile di proprietà esclusiva di uno o più condomini (o di un terzo estraneo al condominio). c) cortili di proprietà comune a tutti i condomini, ma, in tutto o in parte, di uso esclusivo di uno o alcuni soli di essi. A parere di chi scrive la soluzione al quesito è diversa a seconda che si presenti l’una piuttosto che l’altra delle tre diverse situazioni. a) Caso del cortile comune a tutti i condomini. Come è noto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.. 1117 c.c., “ i cortili e le altre parti dell’edificio che servono all’uso ed al godimento di tutti i condomini†si devono ritenere comuni “ salvo che il contrario risulti dal titoloâ€. In altri termini, il cortile, se gli atti di acquisto ed il regolamento di condominio non ne attribuiscono ad alcun condomino né la proprietà esclusiva, nè la titolarità di diritti reali minori (cd. parziarii), è da ritenersi comune a tutti i condomini; e ciò non solo in quanto espressamente citato dall’art. 1117 cod. civ. tra le parti comuni dell’edificio, ma anche - e soprattutto - in quanto per sua natura destinato all’uso ed al godimento di tutti i condomini. Le norme regolamentari de quo, riconoscendo il diritto di posteggiare le biciclette a chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile (condominiale) altro non fanno che applicare il principio generale espresso in materia di comunione e condominio dall’art. 1102 cod. civ. (rubricato “uso della cosa comuneâ€) secondo cui “ ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro dirittoâ€. Va da sè che la potestà regolamentare del Comune viene, in questo caso, esercitata secundum legem e, dunque, legittimamente. b) Caso del cortile di proprietà esclusiva di un solo condomino (o, addirittura, di un terzo). Può darsi il diverso caso in cui dal titolo risulti, invece, che il cortile di uno o più edifici appartenga in proprietà esclusiva ad un condomino (od ad un terzo estraneo al condominio). In tal caso le norme regolamentari de quo non possono trovare applicazione sia per ragioni connesse alla formulazione stessa della norma, sia per ragioni riconducibili ai limiti posti dall’ordinamento giuridico alla potestà normativa regolamentare dei Comuni. Innanzitutto, le predette norme regolamentari evidenziano come il posteggio debba essere consentito “solo a chi abita e lavora nei numeri civici collegati al cortileâ€. Utilizzando tale ultima espressione (ed in particolare il termine “collegatiâ€) il Comune pare aver inteso limitare l’applicazione della norma solo ed esclusivamente ai cortili condominiali in senso proprio intendendosi per tali quelli che, per l’appunto, essendo parti comuni dell’edificio, servono all’uso ed al godimento di tutti i condomini. Ed invero quando il cortile appartiene in proprietà esclusiva ad un condomino (o peggio ancora ad un terzo estraneo al condominio), viene meno il requisito del collegamento tra detto cortile ed i numeri civici in cui abitano o lavorano coloro che necessitano di depositare le biciclette. In altri termini cessa la relazione latu sensu “pertinenziale†tra il cortile ed il resto del Condominio che giustifica l’applicazione della regola nel caso sub a), relazione che viene mantenuta, al limite, solamente con l’unità immobiliare di proprietà esclusiva del condomino titolare del diritto di proprietà esclusiva sul cortile. D’altra parte un’interpretazione che estendesse l’applicazione delle citate norme regolamentari a tutti i cortili indistintamente, ivi compresi quelli di proprietà esclusiva di un condomino (o peggio ancora di un terzo estraneo al condominio), sarebbe da ritenersi contra legem in quanto, lungi dal rappresentare l’applicazione di un principio stabilito dalla legge, contrasterebbe con il principio espresso dall’art. 832 cod. civ. secondo cui “ il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo …â€.In altri termini una siffatta interpretazione conseguirebbe il risultato di limitare il diritto del legittimo proprietario di godere e disporre della cosa propria in modo pieno e esclusivo per favorire, ingiustificatamente, terzi che non vantano alcun diritto su detto cortile. Le citate norme regolamentari, così interpretate, sarebbero da ritenersi illegittime ed, in quanto tali, potrebbero essere disapplicate dal Giudice. D’altra parte si consideri che lo stesso Consiglio Comunale di Torino si è sentito in dovere di precisare che scopo dichiarato del suo provvedimento era, semplicemente, quello di evitare che alcuni regolamenti di condominio potessero imporre il divieto di ricovero delle biciclette nei cortili e non certamente quello di introdurre dei limiti al diritto di proprietà ovvero alle facoltà che spettano ai proprietari ([11]). c) Caso del cortile comune a tutti i condomini ma di uso esclusivo di alcuni soli di essiE’ intuitivo che quest’ultimo caso si pone in una situazione, per così dire, intermedia tra quelle poc’anzi esaminate ai punti a) e b); infatti in questo caso non abbiamo a che fare né con una comproprietà “perfetta†tra tutti i condomini, né con una proprietà esclusiva, bensì con un cortile comune a tutti i condomini sul quale, peraltro, uno o più di essi vantano un diritto di uso esclusivo. Lasciando da parte ogni approfondimento in merito all’esatta configurazione giuridica del diritto (reale) di c.d. “uso esclusivo†del cortile ([12]), pare a chi scrive che il caso in esame sia assimilabile a quello del cortile di proprietà esclusiva di un condomino. Anche in questo caso, invero, stante il riconoscimento del carattere esclusivo dell’uso del cortile, vengono meno il necessario requisito del collegamento tra il cortile ed i numeri civici in cui abitano o lavorano coloro che intendono posteggiarvi le biciclette e la relazione, latu sensu, “pertinenziale†tra detto cortile ed il resto del Condominio. Anche in questo caso una diversa interpretazione sarebbe da ritenersi contra legem (e dunque illegittima) in quanto diretta ad assicurare il risultato di comprimere, in contrasto con le norme di legge in materia di diritti reali, la pienezza e, soprattutto, l’esclusività del diritto reale (parziario) di uso, per l’appunto esclusivo, del cortile condominiale con conseguente illegittimità della norma regolamentare e sempre possibile disapplicazione da parte del Giudice. A ciò si aggiunga che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1372 cod. civ. “ il contratto ha forza di legge tra le parti†per cui pare impossibile che i condomini che hanno accettato, stipulando gli atti di vendita ed accettando il regolamento contrattuale di condominio nelle debite forme scritte, di concedere l’uso esclusivo del cortile (o di qualsivoglia altra parte comune dell’edificio) possano, invocando l’applicazione di una normativa regolamentare comunale, come detto, subordinata alla legge, pretendere una compressione, sia pur solo parziale, di detto diritto di uso esclusivo e vantare diritti (quale quello di posteggiare biciclette) a cui, contrattualmente, hanno espressamente rinunciato. 3. Conclusione La risposta al quesito inizialmente posto pare dunque essere la seguente: gli artt. 41 del Regolamento Edilizio e 82 del Regolamento di Igiene, così come modificati con deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 21 del 20 febbraio 2001 non possono limitare i diritti di uso esclusivo del cortile vantati da uno o più condomini in forza di regolamento contrattuale di condominio richiamato dagli atti di vendita.
Avv. Marco Andrighetti Formaggini ([3]) D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. ([4]) L’espressione “i comuni adottano†non indica una facoltà , bensì un obbligo. I Comuni, cioè, devono adottare il regolamento edilizio. ([5]) L’espressione “deve contenere†esprime, con maggiore precisione di quanto non facesse la precedente normativa che utilizzava il termine “disciplinaâ€, che si tratta di una prescrizione tassativa e vincolante, nel senso che il Regolamento deve avere come oggetto la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative “tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi†([6]) Anche se oggi si dubita che i regolamenti di esecuzione possano essere emanati fuori dei casi in cui la legge stessa abbia previsto, per la propria esecuzione, l’emanazione di un apposito regolamento (cfr . in tal senso PIZZORUSSO, Fonti del diritto, in Commentario del cod. civ., Bologna-Roma, 1977, p.6 ss ). ([7]) Occorre peraltro segnalare che i più dubitano della legittimità del potere regolamentare indipendente, che si traduce in virtuale potere legislativo del governo, in violazione delle prerogative costituzionali del parlamento, oltre che della Corte costituzionale, giacchè i regolamenti sfuggono al controllo di legittimità della Corte (cfr. F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, volume primo, 1990, Padova Cedam ). ([8]) Sul regolamento come fonte locale del diritto nel sistema delle fonti cfr. F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, volume primo, 1990, Padova Cedam; BIN R. e PITRUZZELLA G., Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino; CENTOFANTI N., Diritto urbanistico, 2008, Cedam, Padova; MAZZONI P., Diritto urbanistico, Giuffrè, Milano; ITALIA V., Testo unico sull’edilizia, 2003,pag. 50, Giuffrè, Milano. ([9]) Cfr. espressamente sul punto art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale nonché il disposto dell’ art. 7 del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali nella parte in cui impone al regolamento di rispettare “ i principi fissati dalla leggeâ€. ([10]) Meno chiara appare la ragione per la quale la questione biciclette nel cortile riguarderebbe la materia, sempre di competenza del Comune, dell’igiene. ([11]) Infatti dopo l’illustrazione delle aggiunte fatte ai due Regolamenti, il Consiglio Comunale si preoccupa di chiarire le ragioni della scelta, affermando: “È importante sottolineare che la prospettata introduzione nel Regolamento Edilizio e d’Igiene della disposizione sulla possibilità di ricovero delle biciclette nei cortili non è volta a limitare il diritto di proprietà ovvero l’esercizio delle facoltà che spettano ai proprietari, in questo caso proprietari della cosa comune, il cui uso trova principio generale e basilare nell’art. 1102 c.c. Scopo invece delle disposizioni è quello di evitare, per precise ragioni di interesse pubblico (che in questo caso coincidono con la possibilità dell’esercizio derivante dal diritto di proprietà del comproprietario del cortile – o suo inquilino – che intenda o abbia necessità di usare la bicicletta e ricoverarle nel cortile) che alcuni regolamenti di condominio possano imporre il divieto di ricovero appunto delle biciclette nei cortiliâ€.Può essere che l’esigenza di formulare tale specificazione sia stata avvertita in quanto il Consiglio Comunale non fosse proprio certo di potere regolamentare la questione del posteggio delle biciclette ed abbia, prudentemente, evidenziato che non era sua intenzione limitare in alcun modo introdurre norme limitative del diritto di proprietà … ([12]) Si potrebbe discutere, a seconda del modo con cui sono formulate in concreto le clausole costitutive del diritto negli atti di acquisto, se si tratti di un vero e proprio diritto di uso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1021 cod. civ. con conseguentemente applicabilità ex art. 1026 cod. civ. delle norme in materia di usufrutto (ed in particolare dell’art 979 cod. civ.) oppure di una servitù avente il contenuto del diritto d’uso con conseguente applicazione delle diverse norme dettate in materia di servitù. |

